La Magna charta libertatum

La Magna charta libertatum, emanata nel 1215 da re Giovanni Senza Terra, sancisce le "antiche libertà" d’Inghilterra, che il sovrano deve impegnarsi a non violare. Papa Innocenzo III , al quale Giovanni Senza Terra aveva prestato omaggio feudale per riceverne l’investitura su Inghilterra e Irlanda, annulla con una bolla la Magna Charta in nome della difesa della sovranità della Chiesa, coincidente con quella del sovrano.Il nuovo re d’Inghilterra Enrico III Plantageneto nel 1216 promulga (fa pubblicare rendendola esecutiva) di nuovo la Magna Charta e la riconferma nel 1225; questo è, riportato in parte, il testo definitivo .

Il documento elenca le "libertà" da rispettare.

Magna Charta (12 novembre 1216)

Enrico, per grazia di Dio re d’Inghilterra, ecc. saluta gli arcivescovi, i vescovo, gli abati, i priori, i conti, i baroni, i visconti, i preposti, gli ufficiali e i balivi, e tutti i suoi fedeli che vedranno la presente carta.Sappiate che noi, in contemplazione di Dio, per la salvezza della nostra anima e di quelle dei nostri predecessori e successori, per l’esaltazione della Santa Chiesa, e per la riforma del nostro regno, abbiamo dato ed accordato, di nostra propria e buona volontà, agli arcivescovi, vescovi, abati, priori, conti, baroni, e a tutti del nostro regno, le libertà qui sotto specificate, per essere da essi possedute nel nostro regno d’Inghilterra, in perpetuità.

[1] Abbiamo, in primo luogo, accordato a Dio e confermato con la presente carta, per noi e per i nostri eredi in perpetuità, che la Chiesa d’Inghilterra sia libera, abbia integri i suoi diritti e le sue libertà non lese… Abbiamo anche accordato a tutti gli uomini liberi del nostro regno, per noi e per i nostri eredi in perpetuo, tutte le libertà specificate qui sotto, per essere possedute e conservate da essi e dai loro eredi come provenienti da noi e dai nostri eredi in perpetuo.

[8] Né noi né i nostri balivi (funzionari) ci impadroniremo delle terre e delle rendite di chiunque per debiti finchè i beni mobili presenti del debitore saranno sufficienti a pagare il suo debito, e questo debitore sarà pronto a dare soddisfazione su questi beni, i garanti del debitore non saranno escussi finchè egli stesso sarà in stato di pagare. Se il debitore non paga, per causa di insolvibilità, o di cattiva volontà, i garanti saranno allora tenuti a pagare, ma, se essi lo vogliono, potranno impadronirsi e godere delle terre e rendite del debitore fino al rimborso del debito, che essi avranno pagato per lui, a meno che il debitore non provi che egli ha pagato i suoi debiti ai detti garanti.

[9] La città di Londra godrà di tutte le sue antiche libertà e libere consuetudini. Noi vogliamo anche che tutte le altre città borghi villaggi, i baroni di cinque porti e tutti i porri godano di tutte le loro libertà e libere consuetudini.

[10] Nessuno sarà costretto a un servizio più oneroso di quel che non debba il suo feudo militare od ogni altra libera dipendenza.

[14] Un uomo libero non potrà essere colpito da ammenda per un piccolo delitto che proporzionatamente a questo delitto; non potrà esserlo per un grande delitto che proporzionatamente alla gravità di questo delitto, ma senza perdere il suo feudo. Ugualmente sarà per i mercanti ai quali si lascerà il loro negozio. I villici dei signori altri da noi stessi saranno nello stesso modo colpiti da ammenda, senza perdere i loro strumenti di lavoro, e ognuna di queste ammende sarà imposta dietro giuramento di uomini probi e a ciò legalmente idonei del vicinato.I conti e i baroni non potranno essere colpiti da ammenda che dai loro pari, e proporzionalmente al delitto commesso.

Nessuna persona ecclesiastica sarà colpita da ammenda secondo il valore del suo beneficio ecclesiastico ma secondo la dipendenza del suo feudo laico e l'importanza del suo delitto.

[15] Nessun villaggio o uomo libero potrà essere costretto a costruire ponti sui passaggi dei fiumi, a meno di esservi obbligato giuridicamente o in virtù di una usanza immemorabile.

[16] Nessun passaggio di fiume dovrà d'altronde essere vietato, eccetto quelli la cui interdizione rimonta ai tempi del re Enrico, nostro nonno, e questi ultimi non potranno esserlo che nei medesimi luoghi e nei medesimi limiti di allora.

[29] Nessun uomo libero sarà arrestato, imprigionato, spossessato della sua dipendenza, della sua libertà o libere usanze, messo fuori della legge, esiliato, molestato in nessuna maniera, e noi non metteremo né faremo mettere la mano su lui, se non in virtù di un giudizio legale dei suoi pari e secondo la legge del paese.Noi non venderemo, né rifiuteremo o differiremo a nessuno il diritto o la giustizia.

[30] Tutti i mercanti potranno, se non ne avranno anteriormente ricevuto pubblico divieto, liberamente e in tutta sicurezza uscire dall'Inghilterra e rientrarvi, soggiornarvi e viaggiarvi, sia per terra che per acqua, per comprare e per vendere, seguendo le antiche e buone consuetudini, senza che si possa imporre su loro alcuna esazione indebita, eccettuato in tempo di guerra o qualora essi fossero di una nazione in guerra con noi.E, se si trovano di questi mercanti nel regno al principio di una guerra, saranno internati, senza alcun danno alle loro persone e alle loro mercanzie, fino che noi o il nostro gran giustiziere siamo informati della maniera con cui i nostri mercanti sono trattati presso il nemico; e, se i nostri sono ben trattati, quelli del nemico lo saranno anche su1 nostro territorio.

Tutti gli usi qui sopra ricordati e tutte le libertà, che noi abbiamo concesso nel nostro regno, per essere possedute dai nostri propri vassalli, saranno ugualmente rispettati dai nostri sudditi, clerici o laici, riguardo ai loro.

Per questa concessione e donazione delle libertà suddette così come delle libertà contenute nella nostra carta delle foreste, gli arcivescovi, vescovi, priori, conti, baroni, uomini d’armi, liberi livellari e tutti gli altri del nostro regno ci hanno dato la quindicesima parte di tutti i loro mobili. Noi abbiamo accordato loro ugualmente, in nostro nome e in nome dei nostri eredi, che né noi, né i nostri eredi, esigeremo da essi qualche cosa per cui le libertà contenute nella presente carta vengano distrutte o diminuite. E tutto ciò che potrà essere esatto da uno di essi contrariamente a questa disposizione sarà nullo e non avvenuto.

Inghilterra 1215/1216

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